Le recenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro in modalità smart working sono diventate più stringenti e i controlli risultano in costante aumento. Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI), entrano in vigore importanti novità in tema di salute e sicurezza nel lavoro agile, operative dal 7 aprile 2026.
In particolare, la normativa richiama e rafforza il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), prevedendo che, per l’attività lavorativa svolta in modalità agile al di fuori dei locali aziendali, il datore di lavoro sia tenuto a consegnare ai lavoratori in smart working e al RLS un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, contenente:
· i rischi generali;
· i rischi specifici connessi al lavoro agile (smart working).
Resta fermo l’obbligo di cooperazione attiva del lavoratore nel rispetto delle misure di prevenzione.
A partire dal 7 aprile 2026, la mancata consegna, la consegna incompleta o il mancato aggiornamento dell’informativa espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal combinato disposto degli articoli 3, comma 7-bis, e 55, comma 5, lettera c), del D.lgs. 81/2008 con ammende da 1.708 € a 7.404 € e l’arresto da 2 a 4 mesi.
Qualora la Sua azienda impieghi anche un solo lavoratore in smart working, è fondamentale verificare tempestivamente la conformità alla nuova normativa.
Cosa offre Gruppo Scudo:
Gruppo Scudo offre un servizio completo di valutazione dei rischi per il lavoro agile (smart working), che comprende:
· la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per lo smart working;
· la predisposizione e l’invio dell’Informativa da fornire a ciascun lavoratore in smart working, conforme alla normativa vigente (Legge 81/2017 e successivi aggiornamenti);
· la definizione delle misure preventive e delle buone pratiche operative contenute nell’informativa, rivolte ai lavoratori in smart working.
Sono sufficienti pochi minuti per prevenire rischi significativi.