Vi informiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (Decreto Sicurezza sul lavoro), in vigore dal 31 dicembre 2025.
Si tratta di un intervento normativo significativo, volto a rafforzare la prevenzione, la trasparenza e la tracciabilità nei cantieri e nelle attività a rischio elevato, oltre a potenziare la vigilanza ispettiva e la protezione civile, per una gestione più efficace della sicurezza sul lavoro.
Per tutti i punti di seguito riportati bisognerà attendere i Decreti Attuativi, attesi per i primi mesi del 2026, che definiranno nel dettaglio le modalità di applicazione delle norme contenute nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Principali novità:
- Prevenzione e responsabilità aziendale: La legge consolida e integra il decreto originario, trasformando gli obiettivi generali di sicurezza in regole operative concrete. L’intento è ridurre gli infortuni, rendere più efficaci i controlli ispettivi e responsabilizzare le imprese, promuovendo una cultura diffusa della sicurezza sul lavoro. Le disposizioni chiariscono i ruoli di imprese, lavoratori e istituzioni, facilitando l’attuazione pratica delle norme.
- Incentivi alle imprese virtuose e revisione contributiva INAIL: A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote contributive in base ai risultati in termini di sicurezza. Le imprese che dimostrano un’effettiva riduzione degli infortuni potranno beneficiare di bonus o tariffe assicurative più favorevoli. Al contrario, le aziende con precedenti gravi violazioni saranno escluse dai benefici, incentivando comportamenti responsabili.
- Badge digitale e tracciabilità dei lavoratori: Per migliorare la trasparenza e il controllo nei cantieri, la legge introduce l’obbligo di un badge di cantiere con codice univoco, anche in formato digitale. Questo strumento permette di identificare rapidamente nome, ruolo e impresa di ciascun lavoratore, semplificando i controlli ispettivi e contrastando lavoro irregolare e sommerso, soprattutto nei rapporti tra appalto e subappalto.
- Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi: La legge modifica il sistema di attribuzione dei crediti legati alla conformità alle norme di sicurezza. Ora la decurtazione dei crediti avviene già al momento della notifica del verbale per alcune violazioni, le penalità sono più severe in caso di lavoro irregolare, e le informazioni sugli infortuni gravi o mortali devono essere trasmesse tempestivamente agli organi di vigilanza, favorendo interventi rapidi e mirati.
- Vigilanza più incisiva sui subappalti: I controlli ispettivi saranno prioritariamente orientati alle imprese che operano in regime di subappalto, sia pubblico sia privato, dove il rischio di inadempienze è maggiore.
- Inclusione lavorativa e terzo settore: La legge amplia le possibilità di inserimento lavorativo per persone con disabilità tramite convenzioni, portando la quota di riserva dal 10% al 60% per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Questa misura rafforza il collegamento tra sicurezza e inclusione sociale, promuovendo opportunità concrete di integrazione.
- Formazione, prevenzione e cultura della sicurezza: Oltre alle imposizioni tecniche, la legge punta sulla formazione sistematica dei lavoratori. Sono previsti finanziamenti minimi annuali per la promozione della salute e sicurezza, registrazione delle competenze acquisite nei sistemi informativi pubblici e aggiornamenti della sorveglianza sanitaria, compresi controlli su alcool e tossicodipendenze. L’obiettivo è consolidare una cultura della sicurezza diffusa e duratura.
- Sorveglianza sanitaria: La Legge introduce importanti novità in materia di sorveglianza sanitaria, rafforzando il ruolo della tutela della salute come parte integrante della sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti sanitari obbligatori devono essere effettuati durante l’orario di lavoro, evitando che i dipendenti debbano ricorrere a permessi o ferie, e permettendo un monitoraggio più regolare e puntuale dello stato di salute. Il medico competente acquisisce un ruolo più attivo e proattivo, non limitandosi a verificare la conformità normativa, ma promuovendo anche iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, come la partecipazione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza. La legge prevede inoltre visite mirate in presenza di ragionevoli sospetti di uso di alcol o sostanze stupefacenti, aumentando la sicurezza nei contesti a rischio elevato. Vengono delineati requisiti più chiari per le strutture che erogano la sorveglianza sanitaria e viene favorita la collaborazione con le ASL, con particolare attenzione alle microimprese, così da garantire che anche le realtà più piccole possano rispettare pienamente gli obblighi di controllo e prevenzione.
- Organizzazioni di volontariato della protezione civile: Chiarisce, le definizioni di organizzazione di protezione civile, formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario e dispone le relative regolamentazioni.
- Tracciamento dei mancati infortuni: Prevede che questo Dicastero (d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali) adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
- Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Inserisce gli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL. Prevede che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
La Legge 29 dicembre 2025 n. 198 non si limita a convertire il DL 159/2025, ma rafforza concretamente il quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro, introducendo strumenti operativi per imprese e lavoratori. In sintesi, la normativa punta a un modello più preventivo, trasparente e responsabile, con obiettivi di lungo periodo che vanno oltre la semplice repressione delle violazioni.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25A07009&elenco30giorni=true
FONTE: Gazzetta Ufficiale