Facciamo il punto! Rubrica tecnica a cura di Gruppo Scudo – numero di Giugno
Rubrica mensile di informazione in merito ad argomenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, Formazione, Tutela ambientale, Sorveglianza Sanitaria, Sistemi di Gestione e Privacy
Oggi si parla di:
Decreto GSA – per la gestione della sicurezza antincendio in azienda
a cura dello Staff Tecnico di Gruppo Scudo
Il Ministero dell’Interno, per l’attuazione al D.Lgs. n. 81/2008, ha approvato tre provvedimenti che andranno a sostituire progressivamente l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10/03/1998).
Il presente articolo si focalizza sul Decreto 2 settembre 2021, il cosiddetto “Decreto GSA”, recante i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Le principali novità, rispetto a quanto era previsto dal DM 10/03/1998, riguardano il campo di applicazione del piano di gestione delle emergenze e i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio.
Nello specifico, nei casi sottoelencati, il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi precedentemente indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza; ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Sempre nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza, connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente alle procedure di esodo e di primo intervento.
Gli aspetti innovativi sulla formazione degli addetti al servizio antincendio sono:
- l’aggiornamento degli addetti è stato fissato con frequenza almeno quinquennale dalla data di svolgimento dell’ultimo corso e diverrà obbligatoria dalla data di entra in vigore del decreto;
- chi, alla data di entrata in vigore, avrà il corso di formazione o aggiornamento antincendio scaduto da più di 5 anni avrà tempo entro un anno per effettuare l’aggiornamento. In caso contrario si dovrà ripetere l’intero corso;
- sono stati aggiornati i contenuti dei corsi antincendio per tutti i rischi, in particolare si evidenzia che ora sono state rese obbligatorie le esercitazioni pratiche con uso di estintori portatili anche per il rischio basso (corso di tipo 1);
- viene riconosciuta la possibilità di effettuare la parte teorica della formazione con modalità FAD (formazione a distanza).
Nell’allegato scaricabile al link sotto riportato, sono riportate anche indicazioni in merito a
- abilitazione all’erogazione del corso
- contenuti minimi del corso
- esami di fine corso
- aggiornamento dei docenti.
Tale Decreto entrerà in vigore a partire dal 4 ottobre 2022.
Qui il link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21A05748/sg
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